“C’è senz’altro qualcosa, nel pescare, che tende a produrre gentilezza di spirito e pura sincerità della mente”
( Washington Irving)
Eccovi alcune informazioni riguardanti l’emissione di licenze e permessi e la loro regolamentazione
Licenza di pesca
L’emissione della licenza di pesca ha costi diversi a seconda della residenza e dell‘età anagrafica.
Residenti in Veneto
Il pagamento della licenza di Tipo B viene effettuato digitalmente attraverso il portale Mypay della Regione Veneto, compilando il modulo seguendo le istruzioni di seguito riportate: MyPay_Caccia_Pesca.pdf.
La licenza di pesca di tipo B viene emessa tramite pagamento della Tassa di Concessione Regionale, valida un anno, con copia del documento di identità. Il costo della licenza è di €34 per gli adulti. Gli ultra 70enni ed i i minori di anni 18 hanno la gratuità a patto che abbiano un documento di riconoscimento.
Cittadini stranieri e residenti fuori regione
Per i cittadini stranieri la tassa è di € 13 ed il versamento ha validità di 3 mesi.
Portatori di handicap
Il versamento della tassa di concessione regionale non è dovuto ai portatori di handicap che sono beneficiari della Legge 104/92.
Permessi di pesca
Per esercitare la pesca tutti devono munirsi di permesso (associativo, plurigiornaliero o giornaliero) rilasciato dal bacino competente per territorio.
Tessere associative
Il permesso annuale di pesca ha un costo di € 60 per gli adulti e di € 30 per i minori
Tipologia e costi dei permessi
Permesso giornaliero:
Ha la durata di una sola giornata di pesca . Costo € 15 per gli adulti , € 7 per i minori ed € 7 per donne senza limiti di età.
Permesso plurigiornaliero:
E' valido per 10 giornate di pesca. Costo € 70 per gli adulti, € 35 per i minori ed € 35 per donne senza limiti di età.
Permesso plurigiornaliero "Carpa":
E' valido per 10 giornate di pesca alla carpa. Costo per gli adulti € 70
Rivendite
L’associazione si appoggia ad alcuni locali nel territorio che possono svolgere l‘attività di rinnovo dei permessi e delle tessere associative, ecco l’elenco delle attività :
Bar “da Fortunato” – Località Poiatte, 16 – 32016 Alpago – Belluno (Italia) -Tel: 347 9669209
Sport Vuerich – Viale Alpago, 161 – 32016 Alpago – Belluno (Italia) – Tel: 0437 46256
Sport Team – Via Agordina, 42 – 32036 Sedico – Belluno (Italia) – Tel: 0437 853020
Tic Tak Cafè – Piazza Papa Luciani 9 – 32015 Puos d’Alpago- Tel. 0437 46564
In allegato un memorandum per ricordare le date importanti nello svolgimento annuale delle attività di pesca.
Di seguito sono segnalate le date riguardanti i periodi di apertura e chiusura della pesca e quelle relative al rinnovo del libretto associativo.
Date Utili.
Riportiamo di seguito un estratto del Regolamento Regionale n.ro 6/2018 per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della Legge Regionale del 28 aprile ’98, n.ro 19.
Regolamento regionale n.ro 1 del 3 gennaio 2023 per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo7,comma 1 della legge Regionale del 28 aprile ’98, n.ro 19.
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto del regolamento provinciale 01/2019 e delle restrizioni di bacino”.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) “esercizio della pesca”, la cattura di organismi acquatici viventi con i mezzi e modi consentiti dalle norme vigenti nonchè ogni atto e comportamento che riveli univocamente il proposito di praticare tale attività di pesca. Il soffermarsi lungo corsi d’acqua o bacini d’acqua con attrezzi da pesca pronti all’uso è considerata attività di pesca;
- b) “pesca sportiva e dilettantistica”, l’attività esercitata nel tempo libero e senza scopo di lucro;
Ai fini di assicurare una idonea protezione idrobiologica delle varie specie ittiche, le acque pubbliche o acque private collegate con le acque pubbliche della Regione del Veneto vengono suddivise nelle seguenti tre zone omogenee, “ZONA A” salmonicola,” ZONA B” ciprinicola e” ZONA C” salmastra
Nel Bacino n° 7, il Lago di S. Croce è classificato zona “B” e tutti i torrenti sono classificati Zona “A”
Uso di esche e pasture
È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali escluse le uova di pesce o loro imitazioni, il sangue e suoi derivati, le interiora di animali. Nelle acque di Zona A e Zona B è vietata la detenzione, il trasporto e l’uso come esca del pesce vivo e di ogni altro vertebrato, ad eccezione del pesce morto.
È vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, col sangue e suoi derivati, con interiora di animali ovvero con qualsiasi altra sostanza atta a stordire il pesce.
Nelle acque di Zona A è comunque vietata ogni forma di pasturazione ed è altresì vietata la pesca con larve di mosca carnaria ( bigattino) o di altri ditteri, ad esclusione della larva di tipula.
Nelle acque del Lago di S. Croce è vietata
- La pasturazione e la pesca con larve di mosca carnaria (bigattino)
- L’uso delle boiles, delle tigernuts e del mais, o suoi derivati, come esche o pasture dal 15 maggio al 30 giugno
- La pesca con la bilancia.
- L’uso di nasse o bottiglie per la cattura di pesce -esca
- Per il Carp-fishing la pastura è consentita in una quantità max di Kg 1 tra boiles e pellets o un max di Kg 2 tra granaglie, obbligatoriamente bollite, e sfarinati.
- Durante l’esercizio della pesca è vietata la detenzione sul luogo di pesca di esche naturali e artificiali non consentite
- L’unico strumento/ attrezzo consentito per il recupero del pesce allamato è il guadino di dimensioni massime (lato o diametro) di cm 50. Per il carp-fishing le dimensioni minime del guadino sono di cm.80
Catture consentite al pescatore sportivo o dilettante
- Il pescatore sportivo o dilettante non può trattenere giornalmente più di chilogrammi 5 complessivi di pesce di cui non più di chilogrammi 1 di esemplari appartenenti alle specie Sanguinerola (Phoxinus phoxinus) e Tinca (Tinca tinca), salvo il caso in cui i limiti di cui sopra vengano superati dall’ultimo esemplare catturato.
- Il pescatore sportivo o dilettante può trattenere giornalmente fino ad un massimo di cinque esemplari tra salmonidi , coregoni e timallidi, di cui non più di un esemplare di Temolo (Thymallus thymallus). In tutte le acque del bacino n°7 è sempre vietato trattenere esemplari di Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), inclusi gli ibridi con la Trota fario, Luccio (Esox spp.) , Pigo , Savetta Alborella, Barbo comune, Barbo canino , Scazzone, Cobite comune (Cobitis taenia); Cobite mascherato (Sabanejewia larvata); Lampreda padana (Lampetra zanandreai) e Gambero di fiume ( Austropotamobius pallipes italicus).
- Gli esemplari eventualmente catturati in sovrannumero o appartenenti alle specie che non possono essere trattenute devono essere reimmessi in acqua sul luogo di cattura
- Per il pesce persico reale è consentito trattenere massimi 30 capi giornalieri e massimo 350 capi annuali
- I pesci catturati di lunghezza inferiore a quella consentita devono essere immediatamente reimmessi in acqua procedendo al taglio della lenza qualora la slamatura comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell’esemplare catturato, fatta eccezione nei casi di utilizzo di esche artificiali.
- Per la carpa è consentito trattenere massimo 5 capi annuali.
- Per la pesca al coregone, fatto salvo il limite giornaliero cumulativo di 5 capi tra salmonidi ,coregoni e timallidi è consentita la cattura massima di 5 capi giornalieri, e 200 annuali.
- Per la pesca alla trota nel Lago di S. Croce , fatto salvo il limite giornaliero cumulativo di 5 capi tra salmonidi ,coregoni e timallidi , è consentita la cattura di massimo 3 capi giornalieri e di massimo 20 capi annuali.
- Per la pesca alla trota nel resto del bacino n° 7 , fatto salvo il limite giornaliero cumulativo di 5 capi tra salmonidi ,coregoni e timallidi, è consentita la cattura massima di 5 capi giornalieri e 80 capi annuali.
Tipi di pesca vietati
- Sono proibite la pesca con materiale esplodente, con l’uso di corrente elettrica con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonchè la relativa raccolta e commercializzazione.
- È vietato collocare nei corsi o bacini d’acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.
- È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.
- Nelle acque interne, è sempre vietato l’uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l’individuazione delle specie ittiche.
- È sempre vietato l’esercizio della pesca a strappo e con l’impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci, fatti salvi i casi di cui all’articolo 16. Nelle acque di Zona A e di Zona B è vietata la pesca con le mani.
- È vietato abbandonare pesci, parti di pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi altro materiale, in acqua e lungo le sponde dei corsi d’acqua, dei bacini lacustri.
- È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini d’acqua in tutto o per la maggior parte della loro superficie ghiacciati o in via di prosciugamento sia naturale che artificiale.
- È vietato l’esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a metri 10, sia a monte che a valle, da dighe propriamente dette, scale di risalita, graticci, chiuse e idrovore. La distanza da rispettare riguarda sia la posizione in cui si trova il pescatore, sia quella dell’esca o dell’attrezzo in atto di pesca.
- È vietato l’esercizio della pesca dai ponti aperti al pubblico transito autoveicolare.
- È vietato l’esercizio della pesca con canne da pesca ad una distanza inferiore a metri 30 dalle linee eletteiche aeree.
- È vietato l’uso di attrezzi e mezzi non espressamente consentiti.
- È vietata la pesca subacquea in Zona A e Zona B.
Pesca sportiva e dilettantistica in Zona A
Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A con i seguenti attrezzi:
- Una sola canna, con lenza munita di un solo amo con dardo singolo. È consentito l’uso di esche artificiali corredate di uno o più ami, anche con più dardi, purché facenti parte di un’unica esca.
- Moschera, munita di un numero massimo di tre esche artificiali, attrezzate con galleggiante piombato o con bulbo galleggiante.
- Coda di topo, con un massimo di una mosca artificiale;
- Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A alle seguenti condizioni:
- L’esercizio della pesca è vietato da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima della levata del sole e dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo.
- La pesca è vietata nella giornata del martedì e venerdì.
Pesca sportiva e dilettantistica in Zona B
Il pescatore può esercitare la pesca in Zona B con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:
- Massimo tre canne da pesca con lenza munita di non più di due ami per ciascuna canna.
- Non possono essere usati ami con due o più dardi fatta eccezione per la pesca con l’uso di esche artificiali.
- Nell’utilizzo di esche artificiali di lunghezza superiore a cm 14 o utilizzando quale esca il pesce morto, con ami muniti di più dardi, è obbligatorio l’uso del cavetto terminale metallico o in fluorocarbon con diametro minimo di mm 0,5 e di lunghezza non inferiore a cm 20.
- Massimo tre canne da pesca con lenza munita di un solo amo con hair rig per la pesca della carpa (carp-fishing).
- Tirlindana con non più di tre esche.
- Coda di topo, con un massimo di tre esche artificiali.
- Moschera e camolera con non più di cinque ami.
- Nel lago di Santa Croce per la pesca al coregone, è consentito l’utilizzo di una camolera con un massimo di dieci camole artificiali.
- Per la sola pesca al persico reale nel lago di Santa Croce ,qualora il pescatore utilizzi una sola canna, questa può essere armata con un massimo di cinque ami purché innescati con esche artificiali denominate comunemente “ciucci”.
- Fino al 15 maggio la pesca è consentita solo con artificiali e pesciolini morti di lunghezza inferiore ai 10 cm.
Occupazione del posto nella pesca sportiva e dilettantistica
- Ogni pescatore, nell’azione di pesca, non può occupare un fronte complessivo superiore a metri 20.
- Il posto di pesca spetta al primo occupante. Eventuali altri pescatori sopraggiunti, qualora richiesto dal primo occupante, dovranno collocare i propri attrezzi da pesca a una distanza di rispetto di almeno metri 10, calcolati in linea d’aria, di fronte, a monte e a valle da uno dei galleggianti, o altri strumenti di pesca consentiti, già in acqua.
- Le disposizioni valgono anche per la pesca da barca o natante e per la gittata dell’esca in caso di pesca in movimento (pesca a spinning, a mosca e con qualsiasi altra tecnica che preveda spostamenti dal punto di inizio dell’attività di pesca).
- La distanza minima di rispetto tra due barche o natanti, qualora richiesta dal primo occupante lo spazio acqueo, è fissata in metri 20.
Uso di barche e natanti
- È consentito l’uso di barche a remi , pedalò e barche o natanti con motore elettrico di potenza non superiore ai 1000 watt e solo come ausilio alla gestione del natante
- È vietato l’uso del motore elettrico nel corso dell’azione di pesca.
Periodi di divieto e misure minime di prelievo.
La pesca nel lago di S. Croce è consentita dalla prima domenica di marzo all’ultima domenica di novembre.
Il prelievo delle specie sotto riportate è vietato nei periodi di seguito indicati:
- Trota fario (Salmo trutta trutta) dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo.
- Trota di lago (Salmo trutta lacustris) dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo.
- Salmerino alpino (Salvelinus alpinus) dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo.
- Temolo (Thymallus thymallus) dall’ultimo lunedì di settembre al 15 maggio.
- Persico reale (Perca fluviatilis) la pesca è vietata fino al 31 Maggio e dal 1 novembre fino alla chiusura generale annua
- Tinca (Tinca tinca) dal 15 maggio al 30 giugno;
- Carpa (Cyprinus carpio) dal 15 maggio al 30 giugno;
- Sanguinerola (Phoxinus phoxinus) dal 15 maggio al 15 giugno;
- Scardola (Scardinius erythrophthalmus) dal 15 maggio al 15 giugno;
- Cavedano (Leuciscus cephalus) dal 15 maggio al 15 giugno;
Le misure minime di prelievo sono le seguenti:
- Trota nel lago di S. Croce : cm 35
- Trota Fario nel resto del bacino n° 7 : cm 22
- Temolo: cm 35
- Coregone: cm 30
- Persico reale nei lago di S. Croce: cm 15;
- Tinca (Tinca tinca): cm 30
- Carpa (Cyprinus carpio): cm 35
- Cavedano (Leuciscus cephalus): cm 25
- Le lunghezze dei pesci sono misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale .
- I pesci catturati di lunghezza inferiore a quella consentita devono essere immediatamente reimmessi in acqua procedendo al taglio della lenza qualora la slamatura comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell’esemplare catturato, fatta eccezione nei casi di utilizzo di esche artificiali.
L’Associazione Pescatori Sportivi Bacino di Pesca n.ro 7 Alpago è stata fondata per salvaguardare e gestire l’attività di pesca del Bacino Imbrifero dell’Alpago
Link utili
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